Come descritto nella nostra guida, l’agevolazione Patent Box non riguarda solamente i redditi che derivano dallo sfruttamento (diretto o indiretto) dei beni immateriali, ma anche le plusvalenze che sono generate dalla cessione di tali beni.
Condizioni per usufruire dell’agevolazione Patent Box
Le plusvalenze vengono escluse dalla formazione del reddito a patto che il 90% minimo di quanto è derivato dalla cessione venga reivestito in manutenzione o in sviluppo di altri beni intangibili agevolabili, diversi da quelli già posseduti, prima che si concluda il secondo periodo di imposta successivo a quello della cessione (fare riferimento all’art. 1, comma 40, della legge 190/2014).
Sui beni immateriali in cui viene investito il corrispettivo della cessione non deve essere stata necessariamente esercitata l’opzione Patent Box, l’importante è che siano beni intangibili nuovi.
Non è considerato un reinvestimento valido, invece, l’utilizzo di questo denaro per l’acquisto di ulteriori beni immateriali.

Nel decreto attuativo, all’articolo 10, vengono chiariti alcuni punti chiave:
- il fatto che le attività di ricerca e sviluppo, nelle quali occorre reinvestire il corrispettivo della cessione, devono essere attuate in modo diretto dai beneficiari: ossia le università, gli enti di ricerca, gli organisimi equiparati e le società correlate che danno in appalto la ricerca a soggetti indipendenti terzi, tramite i contratti di ricerca;
- viene descritta la possibilità di fare ricorso al ruling con l’Agenzia delle Entrate per determinare l’ammontare della plusvalenza che deriva dalle operazioni infragruppo;
- viene chiarito che la decorrenza che è stata dedotta, in caso in cui emerga che non è avvenuto il reinvestimento nei termini stabiliti, deve venire recuperata a tassazione.
Il ruling del Patent Box e le plusvalenze
Riepiloghiamo i casi in cui è possibile fare ricorso al ruling con l’Agenzia delle Entrate:
- quando si è verificato un uso diretto dei beni immateriali (ad esempio know-how, invenzioni brevettate e non brevettate, software, design, marchi, ecc.)
- quando ci sono casi di concessione in uso infragruppo
- quando ci sono casi di plusvalenze realizzate infragruppo sui beni immateriali agevolabili
La differenza tra questi tre casi è che nel primo il ruling è obbligatorio, mentre negli altri due si tratta di una pratica facoltativa.
La discrezionalità si verifica, quindi, quando i beni immateriali vengono utilizzati in modo indiretto e quando siano realizzate plusvalenze in seguito alla vendita di tali beni: per poter avere accesso al ruling, entrambi i casi devono verificarsi nell’ambito di operazioni che avvengono tra società consociate.

Come deve essere presentata l’istanza di ruling?
Essa deve riportare al suo interno la preventiva definizione sui criteri e i metodi di calcolo delle plusvalenze, sulla base delle indicazioni fornite dall’OCSE.
Nella documentazione, inoltre, occorre individuare tali beni intangibili, il loro vincolo di complementarietà, nel caso in cui sia presente e le società coinvolte.
Tali società devono controllare l’impresa in modo diretto o indiretto oppure devono essere sotto il suo controllo. In alternativa, possono anche essere controllate dalla stessa società che controlla anche l’impresa.
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Il calcolo delle plusvalenze nel reddito agevolabile
Poiché anche le plusvalenze concorrono a formare il reddito agevolabile, in che modo deve avvenire il loro calcolo?
La variazione in diminuzione va calcolata con lo stesso criterio già adottato per il normale reddito agevolabile: occorre applicare anche alla plusvalenza il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi di ricerca e sviluppo (ossia il nexus ratio), oltre che la prevista percentuale di detassazione del 50%.